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Le leggi ordinarie dello Stato


Forza o valore di legge


Per “ leggi ordinarie “ si intendono gli atti deliberati dal Parlamento secondo il procedimento previsto dagli art 70 e ss. della Cost.

La legge ordinaria è assoggettata al regime giuridico che viene chiamato: “ forza o valore di legge “.

In particolare la legge:

1- È idonea a modificare o abrogare, nell’ambito della sua competenza, qualsiasi disposizione vigente, tranne per quelle di rango costituzionale


2- E in grado di resistere all’abrogazione o alla modifica da parte di fonti ad essa subordinate


3- E assoggettata al controllo di costituzionalità della Corte Cost


4- Può essere sottoposta a referendum abrogativo


Leggi formali e leggi materiali



Per “ leggi in senso formale “ si intendono: gli atti deliberati dagli organi cui è attribuita la funzione legislativa secondo il procedimento previsto dagli art 70 e ss. della Cost.

Per “ leggi in senso materiale “ si intendono: tutti gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere, e quale che sia il procedimento della loro formazione.

 


Riserva di legge e principio di legalità

 


La Costituzione e le leggi costituzionali possono “ riservare “ determinate materie o oggetti, alla legge, ciò rappresenta un limite per lo stesso legislatore, il quale:


1- Non può consentire a fonti di rango secondario di intervenire nella disciplina di queste materie


2- Deve regolare compiutamente i settori da disciplinare in modo da limitare la discrezionalità delle autorità amministrative e giurisdizionali


Possiamo distinguere diversi tipi di riserve:

A- Assolute: che riservano la possibilità di disciplinare certe materie alla legge o ad atti aventi forza di legge


B- Relative: in base alle quali la legge interviene solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, lasciando alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente


C- Di Legge costituzionale: quando la materia è affidata a leggi costituzionali


D- Di Legge formale: quando si riferiscono solo alla legge formale approvata dal Parlamento


E- Rinforzate: quando  la Costituzione, nel riservare la materia alla legge stabilisce ulteriori limiti


F- Implicite: quando non sono previste dalla Costituzione


In base al “ principio di legalità “: i pubblici poteri possono esercitare determinate competenze solo se le vengono attribuite da una norma di legge.

 

Le leggi provvedimento




Alla categoria delle “ leggi provvedimento “ si riconducono 2 tipi di legge:



1- Le leggi personali che si indirizzano a singoli soggetti o categorie


2- Le leggi applicative di leggi precedenti

L’art 11 comma 1 Disp. Prel. Cc. Stabilsce che: “ la legge non ha effetto retroattivo “. Si tratta di una disposizione di rango superiore e quindi può essere abrogata solo da altre norme di legge.

 


Vincoli derivanti dall’ordinamento Internazionale


Un vincolo alla potestà legislativa è stato introdotto dalla Legge Cost 3/2001 che nel modificare il comma 1 dell’art 117 Cost stabilisce che:

• “ la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei   vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali “.

Per vincoli comunitari e internazionali si intendono quelli derivanti:

• Da norme di diritto internazionale generalmente riconosciute

• Da accordi di reciproca limitazione della sovranità

• Dall’ordinamento dell’Unione Europea

• Dai Trattati internazionali

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