Per “ leggi ordinarie “ si intendono gli atti deliberati dal Parlamento secondo il procedimento previsto dagli art 70 e ss. della Cost.
La legge ordinaria è assoggettata al regime giuridico che viene chiamato: “ forza o valore di legge “.
In particolare la legge:
1- È idonea a modificare o abrogare, nell’ambito della sua competenza, qualsiasi disposizione vigente, tranne per quelle di rango costituzionale
2- E in grado di resistere all’abrogazione o alla modifica da parte di fonti ad essa subordinate
3- E assoggettata al controllo di costituzionalità della Corte Cost
4- Può essere sottoposta a referendum abrogativo
Per “ leggi in senso formale “ si intendono: gli atti deliberati dagli organi cui è attribuita la funzione legislativa secondo il procedimento previsto dagli art 70 e ss. della Cost.
Per “ leggi in senso materiale “ si intendono: tutti gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere, e quale che sia il procedimento della loro formazione.
La Costituzione e le leggi costituzionali possono “ riservare “ determinate materie o oggetti, alla legge, ciò rappresenta un limite per lo stesso legislatore, il quale:
1- Non può consentire a fonti di rango secondario di intervenire nella disciplina di queste materie
2- Deve regolare compiutamente i settori da disciplinare in modo da limitare la discrezionalità delle autorità amministrative e giurisdizionali
Possiamo distinguere diversi tipi di riserve:
A- Assolute: che riservano la possibilità di disciplinare certe materie alla legge o ad atti aventi forza di legge
B- Relative: in base alle quali la legge interviene solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, lasciando alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente
C- Di Legge costituzionale: quando la materia è affidata a leggi costituzionali
D- Di Legge formale: quando si riferiscono solo alla legge formale approvata dal Parlamento
E- Rinforzate: quando la Costituzione, nel riservare la materia alla legge stabilisce ulteriori limiti
F- Implicite: quando non sono previste dalla Costituzione
In base al “ principio di legalità “: i pubblici poteri possono esercitare determinate competenze solo se le vengono attribuite da una norma di legge.
Alla categoria delle “ leggi provvedimento “ si riconducono 2 tipi di legge:
1- Le leggi personali che si indirizzano a singoli soggetti o categorie
2- Le leggi applicative di leggi precedenti
L’art 11 comma 1 Disp. Prel. Cc. Stabilsce che: “ la legge non ha effetto retroattivo “. Si tratta di una disposizione di rango superiore e quindi può essere abrogata solo da altre norme di legge.
Un vincolo alla potestà legislativa è stato introdotto dalla Legge Cost 3/2001 che nel modificare il comma 1 dell’art 117 Cost stabilisce che:
• “ la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali “.
Per vincoli comunitari e internazionali si intendono quelli derivanti:
• Da norme di diritto internazionale generalmente riconosciute
• Da accordi di reciproca limitazione della sovranità
• Dall’ordinamento dell’Unione Europea
• Dai Trattati internazionali