Un’attuale classificazione delle fonti impone di seguire un criterio che fa riferimento ai centri di produzione delle fonti-atto del sistema costituzionale od operanti nel sistema costituzionale.
Sulla base di tale criterio è possibile distinguere tra:
1- Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale
2- Fonti comunitarie ( trattati istitutivi, regolamenti, direttive, decisioni )
3- Fonti dell’ordinamento statale ( leggi ordinarie, atti aventi forza di legge, referendum abrogativo )
4- Fonti regionali ( statuti regionali )
5- Fonti locali ( statuti comunali e provinciali )
6- Fonti esterne all’ordinamento
La Costituzione è la legge fondamentale di uno Stato. Essa può essere:
A- Scritta o non scritta
B- Concessa: dal sovrano ed il suo contenuto è deciso dal re
C- Votata: quando è adottata da un organo eletto o approvata dal corpo elettorale
D- Flessibile: quando può essere modificata senza un procedimento particolare
E- Rigida: quando è modificabile solo con un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario
F- Breve o lunga
L’art 138 della Cost. disciplina il procedimento di formazione della legge di revisione costituzionale e delle leggi costituzionali
Per “ legge di revisione costituzionale “ si intende: quella legge che incide sul testo costituzionale, modificando, abrogando o sostituendo le disposizioni in esso contenute.
Per “ leggi costituzionali “ si intendono:
1- Tutte le leggi che sono definite tali dalla Costituzione
2- Tutte le leggi che si limitano a derogare ad una norma costituzionale, senza modificarla in via definitiva
Oltre alla procedura aggravata per l’approvazione delle leggi di revisione costituzionale prevista dall’art 138 Cost, l’attività di modifica della Costituzione incontra anche:
1- Limiti impliciti: cioè non espressamente previsti ma ricavabili dai principi generali stabiliti dalla Costituzione. ( Non possono essere cancellati la libertà personale, libertà di manifestare il proprio pensiero, libertà di riunione e associazione, diritto di voto e i diritti sanciti dall’art 2 )
2- Limiti espliciti: cioè espressamente previsti dalla Costituzione