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Le fonti dell’ordinamento costituzionale italiano


Classificazione delle fonti dell’ordinamento costituzionale


Un’attuale classificazione delle fonti impone di seguire un criterio che fa riferimento ai centri di produzione delle fonti-atto del sistema costituzionale od operanti nel sistema costituzionale.

Sulla base di tale criterio è possibile distinguere tra:


1- Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale


2- Fonti comunitarie ( trattati istitutivi, regolamenti, direttive, decisioni )


3- Fonti dell’ordinamento statale ( leggi ordinarie, atti aventi forza di legge, referendum abrogativo )


4- Fonti regionali ( statuti regionali )


5- Fonti locali ( statuti comunali e provinciali )


6- Fonti esterne all’ordinamento


Caratteristiche della Costituzione


La Costituzione è la legge fondamentale di uno Stato. Essa può essere:


A- Scritta o non scritta


B- Concessa: dal sovrano ed il suo contenuto è deciso dal re


C- Votata: quando è adottata da un organo eletto o approvata dal corpo elettorale


D- Flessibile: quando può essere modificata senza un procedimento particolare


E- Rigida: quando è modificabile solo con un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario


F- Breve o lunga



Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali



L’art 138 della Cost. disciplina il procedimento di formazione della legge di revisione costituzionale e delle leggi costituzionali


Per “ legge di revisione costituzionale “ si intende: quella legge che incide sul testo costituzionale, modificando, abrogando o sostituendo le disposizioni in esso contenute.


Per “ leggi costituzionali “ si intendono:


1- Tutte le leggi che sono definite tali dalla Costituzione


2- Tutte le leggi che si limitano a derogare ad una norma costituzionale, senza modificarla in via definitiva


3- Ogni altra legge che il Parlamento vuole approvare con il procedimento aggravato previsto dall’art 138  



I limiti alla revisione costituzionale


Oltre alla procedura aggravata per l’approvazione delle leggi di revisione costituzionale prevista dall’art 138 Cost, l’attività di modifica della Costituzione incontra anche:


1- Limiti impliciti: cioè non espressamente previsti ma ricavabili dai principi generali stabiliti dalla Costituzione. ( Non possono essere cancellati la libertà personale, libertà di manifestare il proprio pensiero, libertà di riunione e associazione, diritto di voto e i diritti sanciti dall’art 2 )


2- Limiti espliciti: cioè espressamente previsti dalla Costituzione

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