Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche e si distinguono in:
1- Fonti di produzione: che rappresentano lo strumento tecnico che serve a creare le norme giuridiche
Le fonti di produzione si suddividono in:
A- Fonti Fatto: sono fonti non scritte che hanno origine da fatti sociali o naturali idonei a produrre diritto
B- Fonti Atto: che sono atti normativi posti in essere da organi interni o enti nell’esercizio dei poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento
2- Fonti sulla produzione: che costituiscono le norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del diritto
3- Fonti di cognizione: sono gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti di produzione
Tra le fonti di cognizione è possibile distinguere le forme di pubblicazione:
A- Necessarie: che precedono e condizionano l’entrata in vigore di una legge
B- Non necessarie: che svolgono soltanto una funzione pubblicitaria
Per consuetudine si intende un comportamento ripetuto dai membri di un gruppo nella convinzione di osservare una norma giuridica.
La consuetudine è costituita da 2 elementi:
1- Un comportamento costante e uniforme ripetuto nel tempo ( elemento oggettivo )
2- La convinzione di rispettare una norma giuridica Le consuetudini costituzionali disciplinano i rapporti fra organi e istituti costituzionali (es. consultazioni del Presidente della Repubblica e dei segretari di partito in occasione della formazione di un governo )
Le consuetudini costituzionali sono “ fonti di rango costituzionale ” in quanto colmano le lacune della costituzione.
Le Convenzioni costituzionali: sono regole di comportamento che creano vincoli politici e che riguardano l’utilizzo della competenza e l’esercizio delle funzioni attribuite agli organi dello Stato.
Gli Accordi sono patti siglati dalle forze politiche sulle attività da compiersi e sui tempi e modalità in cui certi obiettivi devono essere raggiunti.