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La persona giuridica degli Stati nel diritto internazionale

Nel diritto internazionale sono gli enti o le organizzazioni collettive i soggetti destinatari della disciplina del diritto comune, di tali soggetti i più importanti sono gli Stati.Lo Stato si è storicamente affermato come ente indipendente e sovrano tanto che Grozio precisa che solo loStato quale “riunione perfetta di uomini liberi associati” consente al tempo stesso di godere della protezione delle leggi e di realizzare la utilità comune”. Il momento iniziale di questo periodo storico è abitualmente indicato nella conclusione del Trattato diWestfalia del 1648) in occasione del quale lo Stato, da un lato, consolida definitivamente la propria indipendenza rispetto al Papa e rispetto all'imperatore dall'altro afferma il proprio dominio esclusivo su undeterminato territorio e sulla relativa popolazione, con eliminazione dei vari centri di potere che si erano formati nei secoli precedenti.Indichiamo ora sovranità esterna indipendenza (da qualsiasi altro ente o sistema normativo) e sovranitàinterna (sul territorio e popolazione) come elementi costitutivi dello Stato quale soggetto di diritto internazionale

Sin dalla Convenzione di Montevideo sui diritti degli Stati i caratteri dello Stato rilevanti ai fini della sua personalità giuridica internazionale e la conseguente tutela giuridica internazionale sono stati codificatinella contestuale presenza di a) una popolazione permanete, b) un territorio definito, c) un potereesecutivo esclusivo e d) la capacità di intrattenere rapporti con gli altri Stati.

2. La sovranità esterna o “indipendenza politica”.

Per quanto riguarda l'indipendenza dello Stato,essa deve essere valutata soprattutto in termini di “indipendenza giuridica” cioè indipendenza dell'ordinamento giuridico dello Stato rispetto ad altriordinamenti o sistemi normativi. Dipendenza politica e indipendenza giuridica.Le restrizioni alla libertà dello Stato, imposte dal diritto internazionale, dipendenti da impegni assunti non incidono sulla sua “indipendenza” intesa ai fini dell'attribuzione di una personalità giuridica. Solo quando esse si trasformano in vincoli che pongono lo Stato sotto una vera e propria “autorità legale” sotto un altro Stato, con una intensità tale da escludere la sua autonomia decisionale, si potrà ritenere che esse pregiudichino la sua “indipendenza giuridica” rilevante ai fini dell'attribuzione della personalità giuridica.Negazione della personalità giuridica agli Stati membri di Stati federali.Naturalmente, non possono considerarsi dotati di personalità giuridica internazionale, proprio per difetto di indipendenza, gli Stati membri degli Stati federali (come negli USA), i Cantoni (in Svizzera), i Lander (in Germania) ed a maggior ragione le Regioni dello Stato italiano (come tutte le altre regioni degli Stati unitari). Essi infatti sono dotati di qualche autonomia relativamente alla conclusione di accordi di rilevanza internazionale, ma non sono in grado di instaurare rapporti in qualità di distinto soggetto rispetto allo Stato federale o allo Stato quale appartengono.

3. La sovranità interna: la triade popolo-governo-territorio.

Per quanto riguarda la sovranità interna, essa deve caratterizzare lo Stato per consentirgli di acquisire la personalità giuridica internazionale; essa ha come caratteristica necessaria la presenza di una comunità che consiste in un territorio e una popolazione governata da una autorità politica organizzata. Con riferimento alla popolazione, essa consiste in un insieme di individui che convivono stabilmente nell'ambito di spazi con caratteristiche di “comunità” Gli spazi di comune convivenza devono necessariamente identificarsi in una specifico territorio anche se non è indispensabile che che tale territorio abbia frontiere definite e certe; Ciò che denota maggiormente la sovranità interna è la presenza di un'autorità politica organizzata in grado di esercitare le funzioni sovrane verso il territorio e la popolazione.

4. Il riconoscimento di uno Stato.

Il “riconoscimento” di uno Stato ha un valore meramente dichiarativo della sua personalità giuridica internazionale come ha confermato la Commissione durante la Conferenza di Pace in Jugoslavia.L'esistenza politica di uno Stato non è altro che l'accertamento di una situazione di fatto di cui si agevola la prova nell'attribuzione della personalità giuridica internazionale.Posizione dello Stato non riconosciuto nella Comunità internazionale.Uno Stato non riconosciuto non può essere oggetto ad atti aggressione e il suo territorio non può essere considerato terra di nessuno, dal momento che nei suoi confronti operano i principi e regole di diritto internazionale rivolte a garantire la coesistenza tra Stati ed a preservare le caratteristiche di indipendenza e sovranità. Lo Stato non riconosciuto non può pretendere di far valere alcun diritto ad attivare procedimenti di formazione volontaria delle norme di dritto internazionale al fine di instaurare rapporti di collaborazione, cooperazione ed assistenza interstatale.Nel corso degli anni si è evitato di riconoscere Stati che sicuramente erano dotati di personalità giuridica internazionale al fine di rimarcare il dissenso politico nei confronti del loro regime e la volontà di non collaborare con essi,al contrario si è provveduto a riconoscere Stati che ne erano privi, al fine di favorire la politica di collaborazione internazionale con Stati da cui dipendevano o da cui erano controllati.

Gli effetti del riconoscimento nelle relazioni internazionali

Il riconoscimento è quindi un requisito fondamentale per instaurare effettivi ed intensi rapporti internazionali e di normali rapporti natura diplomatica e consolare, attraverso i quali è possibile partecipare con una piena e completa collaborazione internazionale tra gli Stati. Quindi, il riconoscimento non incide sull'attribuzione della personalità giuridica internazionale degli Stati ma, da un lato, favorisce la prova di presenza delle circostanze al riguardo rilevanti e, dall'altro, è un atto essenziale al fine di permettere una loro effettiva partecipazione alla Comunità internazionale attraverso l'attivazione di rapporti di collaborazione e di assistenza interstatale.

5-La personalità degli enti diversi dagli Stati.

Il diritto internazionale ha progressivamente attribuito la personalità giuridica anche ad alcuni enti o organizzazioni collettive, pur dotati di caratteri diversi da quelli propri degli Stati, che perseguono fini e realizzano valori riconosciuti o loro attribuiti dalla Comunità internazionale o da alcuni loro componenti, nonostante ciò la loro personalità giuridica internazionale ha contenuti, caratteri ed effetti non necessariamente coincidenti con quelli assegnati agli Stati. Tra le organizzazioni collettive assumono un’importanza sempre più significativa i c.d. Insorti, soprattutto se espressione di Movimenti di Liberazione Nazionale. Si tratta, infatti, di entità organizzate rappresentative delle istanze di autodeterminazioni di popolazioni, ma per avvantaggiarsi della protezione del diritto internazionale tali enti devono quantomeno esercitare un controllo effettivo sulla popolazione delle cui istanze sono portatori, anche se il.Si deve però trattare di un controllo effettuato “sotto la guida di uncomando responsabile”.

Diritti attribuiti agli Insorti.

L’acquisto della personalità giuridica internazionale da parte degli insorti comporta l’estensione nei loro confronti l’estensione dei privilegi conseguenti all’applicazione delle principali norme di diritto internazionale di guerra ed in particolare quelle relative ai conflitti armati, inoltre la Comunità internazionale riconosce a tali Movimenti di Liberazione Nazionale il diritto di essere ascoltati nelle varie sedi internazionali in cui si dibattono sui temi relativi alle popolazioni e ai territori in cui è loro attribuito loro lo status di “osservatore”.

Il Sovrano Ordine Militare di Malta.

L’insieme dei privilegi conseguiti all’attribuzione della personalità giuridica degli Stati sono estesi, se pur con gli adattamenti e con le limitazioni del caso anche ad enti collettivi diversi da Stati, ma nel passato dotati di caratteri propri di Stati che tutt’ora perseguono valori e fini che la Comunità internazionale riconosce come propri, parliamo: della Santa Sede e del Sovrano Ordine Militare di Malta. Il Sovrano Ordine Militare di Malta è un’associazione sorta per fini militari e di assistenza sanitaria,ma proseguì la sua attività nel settore dell’assistenza sanitaria, mantenendo i contatti con molti Stati europei. L’esigenza di conservare a tale ente la personalità giuridica anche dopo la perdita della sovranità territoriale è stata giustificata dall’esigenza di garantire il perseguimento dei suoi fini in quanto considerati essenziali dalla Comunità internazionale se pur nei limiti delle sue esigenze funzionali.I privilegi relativi alla personalità giuridica internazionale riguardano solamente atti, beni e le persone che ne sono organi se rilevanti al perseguimento di quei valori universali che la tradizione e la pratica del diritto internazionale attribuisce al Sovrano Ordine Militare di Malta.

La Santa Sede.

Lo Stato della Città del Vaticano è un vero e proprio Stato, infatti la Santa Sede gode della sovranità nelle relazioni internazionali, gode dei privilegi della personalità giuridica internazionale garantiti agli Stati. Ciò consente alla Santa Sede di svolgere la propria missione di ordine religioso e morale a portata universale che richiede anche una minima base territoriale a garanzia di una sufficiente autonomia dei suoi organi istituzionali. Essa può inoltre intrattenere regolari rapporti diplomatici, gode delle immunità previste dal diritto internazionale, conclude trattati internazionali, ottiene il riconoscimento dei suoi atti e partecipa ad organizzazioni internazionali.

 Le organizzazioni internazionali intergovernative

Oltre agli enti sopra indicati, l’ordinamento internazionale garantisce un trattamento privilegiato anche alle organizzazioni internazionali create dagli Stati in virtù di accordi internazionali rivolti a perseguire collettivamente ed istituzionalmente fini e valori internazionalmente rilevanti che singolarmente,bilateralmente, senza un adeguato supporto internazionale gli Stati non potrebbero realizzareadeguatamente. Le organizzazioni internazionali, diversamente dagli Stati, non sono dotati di una competenza generale, sono governate dal “principio di specialità” cioè si vedono attribuire dagli Stati che le creano poteri i cui limiti sono fissati in funzione del perseguimento degli interessi comuni che gli Stati hanno loro attribuito, quindi sono dotate di una certa autonomia e di finalità proprie.E’ palese, inoltre che, le organizzazioni internazionali non sono dotate di una personalità internazionale con un’ampiezza identica a quella attribuita agli Stati. La loro personalità, infatti, è rigorosamente attribuita entro i limiti strettamente funzionali allo svolgimento della loro missione.

6. La personalità giuridica degli individui

In diritto internazionale sono enti o organizzazioni collettive,i soggetti in funzione delle cui esigenze è prevista la disciplina di diritto comune ed è accordata la relativa personalità giuridica. Detto ciò sembrerebbe evidente la non esistenza di disciplina speciale idonea a far sorgere direttamente in ambito internazionale, nei confronti degli individui, la personalità giuridica, ma è anche vero che molte norme di diritto internazionale prevedono rapporti o situazioni giuridiche soggettive cui sono destinatari gli individui. Queste possono essere fatte valere da parte degli individui solamente all’interno degli Stati contraenti e solo in caso tali comportamenti siano effettivamente eseguite ed attuale nell’ambito degli ordinamenti statali. Due recenti fenomeni hanno, parzialmente, modificato la situazione: l’affermarsi di una responsabilità penale personale direttamente prevista e giurisdizionalmente garantita nell’ambito dell’ordinamento internazionale nei confronti degli individui che commettono determinati comportamenti considerati crimini contro l’umanità. In questo caso la responsabilità personale ha una giustiziabilità universale e si esclude inoltre la possibilità di avvalersi di privilegi e delle immunità previsti dal diritto internazionale in funzione della loro qualità di organi di Stato o di altri soggetti dotati di personalità giuridica internazionale.

I crimini contro l’umanità

In questi ultimi decenni, si è affermata la diretta rilevanza ed applicazione nei confronti degli individui in ambito internazionale delle norme per sanzionare i c.d. crimina juris gentium. Si è definitivamente affermava la diretta previsione di norme non solo dirette a disciplinare, ma anche rivolte a garantire in ambito internazionale la sanzionabilità di individui per comportamenti criminali sia precludendo loro la possibilità di avvalersi in qualsiasi sede degli istituti di diritto internazionale e distinguendo una eventuale responsabilità dello Stato rispetto gli individui coinvolti in crimini contro l’umanità.

7. L’emergere di nuovi attori sulla scena internazionale.

La più recente evoluzione della Comunità internazionale tende a mettere in evidenza non solo la prerogativa estensione dei diritti conseguiti all’attribuzione della personalità giuridica di soggetti diversi dagli Stati, ma soprattutto l’attiva presenza nel suo ambito di ulteriori “attori” ancora privi di una vera e propria personalità giuridica internazionale. Il fenomeno della c.d. globalizzazione ha sicuramente messo in discussione le stesse fondamenta della struttura della Comunità internazionale e gli stessi equilibri macroeconomici alla base dei rapporti internazionali.

L’evoluzione della cooperazione tra Stati.

La specifica rilevanza assunta dalla parte delle organizzazioni internazionali alle quali cui è attribuito una personalità giuridica sempre più estesa con effetti sempre più significativi sulle relazioni internazionali col passaggio da commerci interstatali a commerci internazionali. Questo passaggio ha favorito l’emergere di nuovi “attori” non ancora dotati di una vera e propria personalità giuridica internazionale ovvero le c.d. Organizzazioni non governative e le imprese multinazionali. Rappresentano in fatti nel primo caso “interessi pubblicistici” della società universale, mentre nel secondo gli interessi produttivi di un sistema economico-finanziario globale col fine di ottimizzare l’efficienza e l’aumento del valore.

Il ruolo delle imprese multinazionali.

In un sistema sempre più globalizzato, è sempre più significativo il ruolo delle IMN nella determinazione della disciplina internazionale delle garanzie agli investimenti stranieri che gli Stati devono offrire in quanto interessati a promuovere ed attrarre nuovi investimenti nelle aree geografiche sotto la loro sovranità. E’ quindi evidente che pure le imprese multinazionali risultano “attori” e destinatari delle relative regole alle quali il diritto internazionale e la Comunità internazione di fatto non possono non adeguarsi, quindi è necessario che le IMN si assoggettino ad alcuni principi di diritto internazionale relativi alla tutela dei diritti dell’uomo, la salvaguardia dei diritti sociali dei lavoratori e il rispetto dei valori degli Stato in cui operano.D’altro canto, le stesse IMN sono state sottoposte a sanzioni adottate in ambito internazionale e secondo procedimenti previsti da norme internazionali nella consapevolezza e sul presupposto che esse debbano ritenersi direttamente vincolate da alcuni obblighi di diritto internazionale e dirette destinatarie delle conseguenti sanzioni anche senza la necessaria intermediazione degli Stati a vario titolo interessati alla loro attività. Risulta quindi che le IMN pur prive di personalità giuridica internazionale, non solo partecipano attivamente alla formazione delle norme internazionali che le riguardano, ma assumono un ruolo di interlocutorediretto degli Stati e delle organizzazioni internazionali nella concreta attuazione di tali norme nell’ambito di veri e propri rapporti internazionali. Infine le IMN sono anche in grado di essere partecipi a procedimenti giurisdizionali ed arbitrali in cui far valere nei confronti di Stati violazioni di garanzie e diritti previsti direttamente a loro favore da norme internazionali.



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