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Procedure Penale: Il giudice


Il c.p.p. afferma che la giurisdizione penale è esercitata dai giudici,si riesce quindi a comprendere che tale specie di giurisdizione consiste essenzialmete in un giudizio,il quale viene espresso su un'accusa elevata a carico di una persona.Occorre stabilire se questa persona abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato,nel qual caso verrà applicata una pena o una misura di sicurezza.Nessuna delle quali sarà invece irrogata ove si accerti l'inesistenza o la non commissione del reato.Tutte e due le decisioni si dicono di merito perchè con esse si prende posizione sulla fondatezza dell'accusa.
Quando mancano i presupposti necessari per una regolare celebrazione del processo,la decisione è detta di "rito o meramente processuale"in quanto si esaurisce nella costatazione che non è consentito scendere a un giudizio di merito. Queste decisoni hanno la caratteristica di essere idonee a passare in cosa giudicata;il che significa a divenire incontrovertibili in presenza di certe condizioni,cosicchè ne consegue il divieto di un nuovo processo per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona.Rappesentano il punto terminale del processo di cognizione: il P.M il cui compito principale è di formulare e sostenere l'accusa: l'IMPUTATO,il quale sta in giudizio con l'assistenza dei suoi difensori per negare la fondatezza dell'accusa,o almeno per attenuarne la gravità;il GIUDICE,investito del potere di decidere.





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