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De Amicitia, Paragrafo 40

De Amicitia, Paragrafo 40



Haec igitur lex in amicitia sanciatur, ut neque rogemus res  turpes nec faciamus rogati. Turpis enim excusatio est et minime accipienda cum in ceteris peccatis, tum si quis contra rem  publicam se amici causa fecisse fateatur. Etenim eo loco, Fanni et Scaevola, locati sumus ut nos longe prospicere oporteat  futuros casus rei publicae. Deflexit iam aliquantum de spatio curriculoque consuetudo maiorum.




TRADUZIONE



Si stabilisca dunque la seguente legge dell'amicizia: non avanzare richieste immorali né esaudirle se richieste. È una scusa davvero vergognosa e assolutamente inaccettabile confessare di aver commesso un reato, specie contro lo stato, in nome dell'amicizia. In verità, cari Fannio e Scevola, siamo arrivati a un punto che dobbiamo prevedere con largo anticipo quali mali si abbatteranno sullo stato. Ormai deviamo non poco dalla retta via tracciata dai Padri.

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